Disforia di genere nei minori. Inizia l’esame del testo del Governo che stringe sui farmaci

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Prende il via in Commissione Affari Sociali alla Camera l’esame del testo che introduce regole più rigide per disciplinare e monitorare in modo stringente l’uso dei farmaci nei minori con Disforia di genere (DGM-Disforia di genere nei minori).

Il testo si compone di 3 articoli: la somministrazione dei farmaci, l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero della salute, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il disegno di legge arriva dopo anni di dibattito interno e internazionale. In Italia, la triptorelina, farmaco utilizzato per bloccare la pubertà, nel 2018 è stata aautorizzata dal Comitato Nazionale per la Bioetica per l’uso “off-label” in casi selezionati.

Attualmente, l’uso del farmaco è stato limitato in diversi Paesi europei (come Regno Unito, Svezia, Norvegia), mentre altri (come Belgio, Olanda, Canada) ne continuano l’impiego in base al cosiddetto “protocollo olandese”.

L’articolo 1 introduce condizioni molto precise per l’utilizzo dei cosiddetti “farmaci bloccanti della pubertà” e degli ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti nella DGM: la somministrazione di questi trattamenti potrà avvenire solo dopo un percorso articolato, che includa una diagnosi effettuata da un’équipe multidisciplinare (medici, psicologi, eventualmente psichiatri); il completamento di percorsi psicologici, psicoterapeutici e, se necessario, psichiatrici; il rilascio del consenso informato, che dovrà tenere conto non solo della volontà dei genitori, ma anche di quella del minore stesso, in base alla sua età e maturità.

In assenza di protocolli clinici già approvati dal Ministero della Salute, l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci sarà subordinata al parere del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, garantendo così un ulteriore livello di controllo.

Ad Aifa viene affidato il compito di istituire un registro di monitoraggio. Viene poi prescritto che la dispensazione dei farmaci venga effettuata soltanto dalle farmacie ospedaliere.

La stessa Aifa, con cadenza semestrale, trasmetterà al Ministero della salute un rapporto che darà conto dei dati raccolti nel registro. L’articolo 2 istituisce un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della Salute, composto da rappresentanti ministeriali ed esperti nominati sia dal Ministero stesso sia dall’Autorità politica per la famiglia.

Il tavolo opererà una relazione triennale che il Ministro della Salute presenterà alle Camere.

Infine, l’articolo 3 introduce la cosiddetta clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che tutte le attività previste dovranno essere svolte con le risorse già esistenti.

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