SIMA statuto 2012

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Art. 1= Denominazione e durata

E’ costituita la società scientifica denominata ” SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DELL’ ADOLESCENZA “.La denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata SIMA.La SIMA ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

La SIMA è affiliata alla Società Italiana di Pediatria (S.I.P.).

 

Art. 2= Sede

La SIMA ha sede presso l’ UOC Endocrinologia AOOR “Villa Sofia- Cervello” – Via Trabucco n.180- 90100- Palermo.

 

Art. 3= Oggetto Sociale

La SIMA non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. La SIMA non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività di formazione continua in medicina, anche in collaborazione con altre società scientifiche e associazioni culturali.

La SIMA persegue l’obiettivo di migliorare la teoria e la pratica adolescentologica, con particolare riguardo a quella di competenza medica.

La SIMA persegue i propri obiettivi istituzionali anche attraverso:

a) attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente;

b) elaborazione e validazione di linee guida, promozione di studi clinici e di ricerche scientifiche finalizzate;

c) collaborazione con gli organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie e socio-educative.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SIMA favorisce l’integrazione fra le varie componenti professionali operanti nell’area pediatrica, pur mantenendo la propria autonomia societaria.

La SIMA interagisce e collabora anche con analoghe Società ed Istituzioni scientifiche nazionali, europee ed internazionali.

 

Art. 4= Soci

I Soci sono distinti in:

Ordinari: medici italiani che dedichino, totalmente o in parte, la loro attività agli scopi di cui all’art. 3 (tre).

Corrispondenti: medici stranieri con che svolgono attività clinica o di ricerca in armonia con gli scopi dell’art. 3 (tre).

Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze ai fini della medicina dell’ adolescenza e/o della SIMA.

Aderenti: cittadini italiani che svolgano attività di particolare interesse pediatrico-adolescentologico.

I Soci Ordinari, in regola con le quote sociali, costituiscono elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. I Soci Corrispondenti, Onorari e Aderenti non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto al voto o alla elezione alle cariche sociali. L’ ammissione alla SIMA come Socio Ordinario, su domanda scritta dell’aspirante Socio, corredata da un breve curriculum ed appoggiata dalla firma di due Soci Ordinari, viene decisa dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5= Quota Sociale e Patrimonio

I Soci Ordinari debbono pagare annualmente la quota associativa nell’importo deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari, Corrispondenti e Aderenti sono esentati dal pagamento della quota.

Il Patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali e da contributi e/o beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche, per la realizzazione delle finalità associative di cui all’Art. 3 (tre).

 

Art. 6= Organi della Società

Sono organi della SIMA:

L’Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri: Presidente, Past Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e 7 (sette) Consiglieri, di cui uno con funzione di Segretario.

Il Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre componenti.

Il Presidente, il Past Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i sette Consiglieri e i tre Revisori dei Conti rimangono in carica quattro anni. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Il Tesoriere e i revisori dei Conti possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, presenta, annualmente, all’Assemblea Generale una relazione sulle attività della SIMA, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, provvede a far conservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Tesoriere cura la tesoreria della Società e ha l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti, presenta annualmente la relazione finanziaria all’Assemblea Generale per l’approvazione. Il Tesoriere per la sua attività può avvalersi di un Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, che può anche essere non Socio della SIMA. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente

 

Art. 7= Assemblea Generale dei Soci 

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari, in regola con la quota sociale. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, con avviso inviato ai Soci Ordinari almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in seduta ordinaria, almeno in occasione dei Congressi Nazionali della Società, o in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari.

L’Assemblea Generale delibera sui punti posti all’Ordine del giorno, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci (con diritto di voto), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci (con diritto di voto) intervenuti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della SIMA o, in sua vece, dal Vice Presidente.

L’Assemblea Generale:

a) Elegge, in distinte votazioni con schede segrete:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Tesoriere;

i sette Consiglieri;

il Collegio dei Revisori dei conti.

b) Si esprime con voto sull’attività della Società;

c) Si esprime con voto sul bilancio finanziario della Società;

d)Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Corrispondenti, quelli Onorari e quelli Aderenti;

e) Delibera su eventuali proposte, di sua pertinenza avanzate, dal Consiglio Direttivo e dai Soci;

f) Delibera sulle modifiche dello Statuto;

g) Delibera sullo scioglimento della Società.

 

Art. 8= Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea Generale, è costituito da:

Il Presidente;

Il Past Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Tesoriere;

I sette Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i Consiglieri, un Segretario.

Il Presidente, alla fine del suo mandato (4 anni) rimane in carica al Consiglio Direttivo in qualità di Past Presidente per tutta la durata del nuovo Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientri nelle finalità della SIMA.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei Membri del Consiglio Direttivo stesso. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata anche 24 ore prima della riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei membri ordinari.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio stesso.

Di ogni riunione viene redatto un verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società.

 

Art. 9= Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti che rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti, ma non per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo della SIMA.

 

Art. 10= Congresso Nazionale, Corsi di Aggiornamento ed altre Riunioni

Il Congresso Nazionale della Società ha luogo almeno una volta ogni quattro anni ed è contraddistinto da un numero progressivo. Negli anni in cui non viene tenuto il Congresso Nazionale o per ulteriori esigenze nell’ambito dell’educazione continua in medicina può essere prevista l’organizzazione di Corsi di Aggiornamento o di altre Riunioni a carattere locale, regionale, inter-regionale o nazionale, anche in collaborazione con altre società scientifiche o associazioni culturali.

 

Art. 11= Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza

La Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza (RIMA) è l’organo ufficiale della SIMA.

Il Consiglio Direttivo della SIMA concorda con la Casa Editrice della RIMA, il Direttore in Chief della Rivista, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Direttore in Chief in carica. Il Direttore in Chief della RIMA resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; riferisce sul programma editoriale e sulle linee di sviluppo della Rivista al Consiglio Direttivo della SIMA almeno una volta all’anno. Il Direttore in Chief della RIMA suggerisce al Consiglio Direttivo la composizione del Comitato di Redazione Nazionale ed Internazionale, di cui fa parte di diritto il Presidente in carica della SIMA.

 

Art. 12= Gruppi di Studio

I Soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici o assistenziali possono costituire Gruppi di Studio. I Gruppi possono operare in collegamento con Gruppi affini di altre Società scientifiche e devono essere costituiti e operare in accordo con il regolamento, che li disciplina.

 

Art. 13= Retribuzione delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali non prevedono compensi economici.

 

Art. 14= Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni e valori di qualsiasi natura legale.

Le entrate della SIMA sono costituite da:

quota sociale versata da ciascun Socio;

altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

altri proventi, pubblici e/o privati, che pervengano alla SIMA a qualsiasi titolo.

 

Art. 15= Esercizio

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 

Art. 16= Finanziamento delle attività di formazione continua (ECM)

Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

 

Art. 17= Verifica delle attività svolte

Il tipo e la qualità delle attività svolte dalla SIMA è sottoposta al sistema di gestione della qualità ed alla verifica del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18= Modifiche dello Statuto 

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, con delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le proposte di modifica possono essere formulate:

– dal Consiglio Direttivo,

– da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari, con nota scritta indirizzata al Presidente della SIMA almeno 4 (quattro) mesi prima.

Il Presidente è tenuto a includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci, un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai Soci, il testo delle modifiche proposte, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa.

 

Art. 19= Scioglimento

L’Assemblea Generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice lo scioglimento della SIMA e decide sulla destinazione del patrimonio sociale.