SIMA statuto vigente

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Art. 1 Denominazione e durata
È costituita la società scientifica denominata
“SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DELL’ ADOLESCENZA”
a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della disciplina di cui
al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
La denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata
“SIMA” e potrà assumere la denominazione in lingua inglese “Italian
Society for Adolescence Medicine”.
La SIMA ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
La SIMA può richiedere l’affiliazione ad altre Società Scientifiche,
Associazioni o Federazioni di Società Scientifiche al fine di promuovere
l’assistenza integrata e multidisciplinare per tutti i soggetti in età
adolescenziale e pre-adolescenziale, pur mantenendo la propria
autonomia societaria e finalistica.

Art. 2 Sede
La SIMA ha sede legale in Roma (RM), via Andrea Fulvio n. 7 – piano 1,
interno 4.
La sede rappresentativa è presso il recapito domiciliare del Presidente in
carica.
La Sede Amministrativa della Società, presso la quale sono custoditi i libri
e i documenti contabili della SIMA è presso l’indirizzo designato dal
Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non
comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio
direttivo, fermo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Vi è la possibilità di costituire sedi secondarie e/o amministrative qualora si
dimostri necessario.

Art. 3 Scopo ed attività
La SIMA, analogamente ad altre Società Scientifiche del mondo, è
dell’avviso che una definizione dell’adolescenza fondata esclusivamente
sull’età cronologica non sia del tutto corretta.
La SIMA considera più funzionale una definizione fondata sui cambiamenti
psico-fisici e dei comportamenti sociali dei giovani nel periodo di
transizione all’età adulta.
Concordemente alla definizione che ne dà l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS-WHO), la SIMA riconosce che l’adolescenza inizia con la
comparsa di una pubertà fisiologicamente normale e termina allorché si
raggiunga la maturità neurocognitiva, fisica e sociale, con comportamenti
e fisicità propri dell’adulto.
Tale periodo di sviluppo corrisponde approssimativamente al periodo tra
10 e 24 anni, il che è conforme alle definizioni di “adolescente” e “giovane”
stabilite dalla OMS-WHO.
Ciò premesso, la SIMA si riconosce come una Società Scientifica
intercategoriale e interdisciplinare che svolge la propria attività con
l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità
sociale al fine di perseguire lo scopo di migliorare la teoria e la pratica
adolescentologica, con particolare riguardo a quella di competenza
medica.

La SIMA è apolitica, aconfessionale ed indipendente e svolge la propria
attività, senza scopi e/o finalità di profitto e/o lucro, né diretto né indiretto,
non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, né
svolge direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale.
La SIMA non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta
eccezione per le iniziative necessarie alle attività di formazione continua in
medicina (ECM), anche in collaborazione con altre società scientifiche e
associazioni culturali.
La SIMA persegue il proprio scopo e gli obiettivi istituzionali attraverso le
seguenti modalità e attività, che si avvalgono in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei soci:
a) aggregazione di:
1. medici, siano essi di Area Pediatrica che della Medicina dell’Adulto, al
fine di promuovere la formazione continua, l’aggiornamento professionale
e gli scambi culturali nel campo dell’Adolescentologia;
2. altri professionisti, anche non di area sanitaria, con interesse e/o
esperienza nel campo della tutela della salute e del benessere
dell’Adolescente;
b) elaborazione e validazione di linee guida, promozione di studi clinici e
ricerche scientifiche finalizzate, favorendo inoltre la diffusione della
medicina basata sulle evidenze (EBM) nonché l’utilizzo di linee-guida e
procedure diagnostico-terapeutiche condivise e validate, anche ove
elaborate da altre Società Scientifiche riconosciute in forza del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117, o da Organismi Internazionali;
c) collaborazione con gli organi di Governo nazionali e regionali, le
Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri
organismi ed istituzioni sanitarie e socioeducative;
d) promozione della cultura e dell’aggiornamento in Adolescentologia per il
tramite di corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento
telematico/informatico, anche in collaborazione con altre associazioni
mediche e Società o Enti Scientifici specialistici nazionali e internazionali;
e) elaborazione di proposte e fornitura di supporto ai soci e agli organi
istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione
continua (ECM);
f) promozione della ricerca scientifica, proponendo e coordinando studi nel
campo dell’Adolescentologia clinica;
g) promozione di iniziative di informazione e supporto per i pazienti e per
gli operatori sanitari non medici, anche attraverso specifiche collaborazioni
con le Organizzazioni che li rappresentano;
h) implementazione con Istituti, Società Scientifiche o Enti o Aziende sia
pubbliche che private, di rapporti di collaborazione finalizzati a progetti di
formazione o ricerca;
i) formulazione (anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o
Enti) di documenti di consenso e linee guida nell’ambito
dell’Adolescentologia clinica;
j) promozione e/o partecipazione ad attività di ricerca sia in ambito medico
che sociale sull’Adolescenza;
k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’
culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;

l) formazione universitaria e post-universitaria;
m) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La SIMA potrà realizzare altre attività diverse da quelle sopra indicate, ove
consentite e purché secondarie e strumentali al raggiungimento dei propri
fini, e necessarie allo scopo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 117/2017. Al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale, la SIMA potrà
promuovere, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in
materia e previo conseguimento, ove previsto, delle occorrenti
autorizzazioni, la raccolta pubblica, occasionale e non, di fondi, per mezzo
anche di crowdfunding, donazioni, sottoscrizioni, lasciti, o attraverso
qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, fiere, eventi
privati e pubblici, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, come
specificato nell’Art. 6 (sei).
La SIMA, nonché i suoi legali rappresentanti e gli eletti alle cariche sociali,
come essi stessi dovranno attestare con specifica dichiarazione da
rendere in sede di nomina, sono autonomi ed indipendenti, anche in
quanto non esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad
eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di
formazione continua in medicina (ECM).
La SIMA dovrà divulgare in modo trasparente l’attività attraverso la
pubblicazione dell’attività di ricerca, dei congressi e convegni ecc., sul
proprio sito istituzionale (http://www.medicinadelladolescenza.com/),
tenendolo costantemente aggiornato, così come dovrà provvedere ad
inserire sul sito web i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi
retribuiti affidati ai consulenti.
Per il raggiungimento dello scopo e dei propri obiettivi istituzionali, la SIMA
favorisce l’integrazione fra le varie componenti professionali operanti
nell’area pediatrica e non (Società Scientifiche dell’Area di Medicina
Generale e di tutte le branche dell’Area Medica) e altre figure professionali
anche non sanitarie, sia sul territorio (Pediatri di Libera Scelta e Medici di
Medicina Generale, Associazioni dei Pazienti) che istituzionali (Università,
Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali e Aziende Sanitarie, Enti Statali –
es.: Ministero della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
Superiore di Sanità, scuole), pur mantenendo la propria autonomia
societaria.
La SIMA interagisce e collabora anche con analoghe Società ed Istituzioni
scientifiche nazionali, europee ed internazionali.

Art. 4 Statuto e sua efficacia
La SIMA è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del D.Lgs 3
luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti
e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello
statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Tale Regolamento, ove prodotto, sarà sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea Generale.

Art. 5 Soci

I Soci sono distinti in:
a) Ordinari: medici e altri sanitari italiani che dedichino, totalmente o in
parte, la loro attività agli scopi di cui all’art. 3 (tre).
b) Corrispondenti: medici e altri sanitari stranieri che svolgono attività
clinica o di ricerca in armonia con gli scopi dell’art. 3 (tre).
c) Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari
benemerenze ai fini della medicina dell’adolescenza e/o della SIMA.
d) Aderenti: cittadini italiani non di ambito sanitario che svolgano attività di
particolare interesse pediatrico-adolescentologico.
I Soci Ordinari e Aderenti, in regola con l’iscrizione associativa,
costituiscono elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.
I Soci Corrispondenti e Onorari non sono tenuti al pagamento della quota
sociale e non hanno diritto al voto o alla elezione alle cariche sociali.
L’ammissione alla SIMA come Socio Ordinario o Aderente, su domanda
scritta dell’aspirante Socio, corredata da un breve curriculum e appoggiata
dalla firma di due Soci Ordinari, viene decisa dal Consiglio Direttivo;
l’iscrizione associativa si perfeziona con il pagamento della quota
associativa, ove dovuta.
Il Socio Ordinario o Aderente che al 31 dicembre di ogni anno non sia in
regola con il rinnovo dell’iscrizione o con il pagamento, ove previsto, della
quota sociale, nonostante abbia ricevuto i dovuti avvisi per via postale o
telematica entro il 1° dicembre dello stesso anno, perde il diritto ai benefici
garantiti dall’essere socio, diritto che viene riacquisito con il rinnovo
dell’iscrizione associativa ed il pagamento della quota sociale, ove
previsto.

Art. 6 Quota Sociale, Patrimonio, Risorse finanziarie, Esercizio associativo
e Bilancio
I Soci Ordinari ed Aderenti debbono pagare annualmente, entro il 31
dicembre dell’anno in corso, la quota associativa nell’importo deliberato dal
Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari e Corrispondenti sono esentati dal pagamento della quota.
Il patrimonio della Società è costituito dal fondo permanente di dotazione
pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), nonché dalle quote
sociali e da contributi e/o beni eventualmente devoluti da enti pubblici o
privati o da altre personalità giuridiche, dai ricavati di attività e
manifestazioni organizzate dall’Associazione, dai proventi di eventuali
attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano
obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni
altra attività di raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.
Lgs. 117/2017, per la realizzazione delle finalità associative di cui all’Art. 3
(tre).
Formano inoltre parte del patrimonio della SIMA l’archivio delle
registrazioni, i volumi degli atti e dei documenti di carattere
scientifico-bibliografico ricevuti da Associazioni od Enti diversi ed altro
materiale inventariale acquistato dalla SIMA, nonché altri diritti o beni
mobili ed immobili di cui potrà divenire titolare per acquisto, donazione o
lascito.
La SIMA finanzia le attività attraverso l’autofinanziamento ed i contributi
dei Soci e/o degli Enti Pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi
contributi delle industrie farmaceutiche e del parafarmaco, delle industrie

alimentari e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM) e con
esclusione di finanziamenti che si configurino in conflitto di interesse con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Anche le attività ECM possono essere finanziate sia attraverso
l’autofinanziamento che tramite contributi liberali dei Soci e/o di Enti
pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie sopra indicate, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la
formazione continua, nonché della normativa tempo per tempo vigente in
materia.
L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e quindi si chiude con il
31 dicembre di ogni anno.
I documenti di bilancio della SIMA sono annuali e decorrono dal 1°
gennaio di ogni anno.
Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative
norme di attuazione.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, formato
dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’illustrazione dei
proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico dell’Ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
Il Bilancio Consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni
relative all’attività che verrà svolta durante l’anno.
Copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti
deve essere messa a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione
dell’Assemblea Generale che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione,
nonché pubblicata sul sito Internet della SIMA.
È fatto divieto per la SIMA distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della Società stessa, ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D. Lgs.
117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662.
SIMA ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Dichiarazione e regolazione degli eventuali conflitti di interesse
All’atto dell’elezione alle cariche sociali, a livello sia nazionale che
regionale, i Soci della SIMA devono presentare al Consiglio Direttivo, entro
tre mesi, una dichiarazione da cui risulti:
a) l’assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse
con le attività esercitate dalla Società;
b) l’impegno ad informare quanto prima il Presidente e il Consiglio Direttivo
della SIMA del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto
di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con la SIMA.
L’esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dalla SIMA
comporta:
a) l’ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali;

b) la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal
Collegio dei Probiviri (ove creato), al quale saranno trasmesse dal
Consiglio Direttivo tutte le informazioni sul caso.
In caso di mancanza di Collegio dei Probiviri, la decadenza verrà decisa
dallo stesso Consiglio Direttivo.
L’Associazione prevede che i legali rappresentanti, amministratori o
promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato
in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 8 Organi della Società
Sono organi fondamentali della Società:
1. L’Assemblea Generale dei Soci
2. Il consiglio Direttivo
3. Il Presidente in carica
4. I Referenti regionali e macroregionali
5. L’Organo di Controllo – Revisione dei Conti (qualora si verifichi la
necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)
6. Il Comitato Scientifico
Sono organi facoltativi della Società:
7. il Comitato Editoriale
8. il Comitato Didattico
9. il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
10. il Collegio dei Probiviri
Questi, o eventuali altri Organi di cui il Consiglio Direttivo deliberi la
creazione senza che ciò determini la necessità di revisione dello Statuto,
dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo
Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne
consegue alcun compenso.
Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci Ordinari ed Aderenti, con
l’eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono
essere non soci, considerato che detti membri devono essere iscritti
all’Albo dei Revisori dei Conti e all’Ordine dei Dottori Commercialisti.
Tutte le cariche elencate devono essere ricoperte da rappresentanti che
non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all’attività della Società.

Art. 9 Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e/o Aderenti,
in regola con l’iscrizione associativa.
L’Assemblea Generale può essere convocata in via ordinaria o
straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’Associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
In via ordinaria l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari e/o
Aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In via straordinaria l’Assemblea Generale è validamente costituita in prima
ed in seconda convocazione con la presenza di una maggioranza
rappresentante almeno i due terzi dei Soci Ordinari e Aderenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Sono fatte salve maggioranze più elevate, previste dalla legge e/o dal
presente statuto.
L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente e del
Bilancio Preventivo relativo all’anno successivo a quello in corso.
I bilanci in oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la
sede legale, rappresentativa o amministrativa della SIMA nei quindici
giorni che precedono la data di prima convocazione dell’Assemblea
Generale, nonché pubblicati sul sito Internet della SIMA, in modo che
ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, presso la sede
sociale, o anche altrove purché in Italia o altro Stato membro dell’Unione
Europea, con avviso contenente l’ordine del giorno, nonché luogo, data ed
orario della prima convocazione (ed eventualmente anche della seconda),
inviato ai Soci Ordinari ed Aderenti con mezzi postali e/o strumenti
informatici, e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di
ricezione da parte dei destinatari, almeno venti giorni prima della data di
convocazione, in seduta ordinaria, almeno in occasione dei Congressi
Nazionali della Società, o per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta
di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari ed Aderenti.
L’Assemblea Generale può tenersi anche utilizzando strumenti
telematici/informatici nel caso in cui, per cause di forza maggiore, sia
impossibile la seduta in presenza; la convocazione dovrà avvenire con le
stesse modalità previste per la seduta in presenza; in ogni caso le
adunanze si possono svolgere mediante impiego di mezzi telematici,
purché:
– sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare
i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della SIMA o, in sua
vece, dal Vice Presidente.
L’Assemblea Generale:
1. delibera sui punti posti all’Ordine del giorno, in prima convocazione, se è
presente almeno la metà dei Soci (con diritto di voto), in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci (con diritto di voto)
intervenuti, fatto salvo quanto sopra previsto per le assemblee
straordinarie;
2. provvede all’elezione con votazione segreta del Presidente Eletto, dei
Consiglieri e dei Componenti dell’Organo di Controllo; l’elezione potrà
avvenire anche utilizzando mezzi telematici idonei, che consentano il
riconoscimento del Socio votante e garantiscano la segretezza del voto;
3. delibera sull’eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

4. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo Patrimonio;
5. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, come avanzate dal
Consiglio Direttivo o da un comitato di Soci Ordinari e/o Aderenti che
includa almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari e/o Aderenti in regola
con le quote sociali; gli emendamenti devono essere proposti per iscritto
almeno due mesi prima dell’Assemblea Generale che dovrà discuterli e
devono essere portati a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni
prima dell’Assemblea.
6. approva l’attività della Società;
7. approva il bilancio della Società;
8. delibera su eventuali proposte di sua pertinenza, avanzate dal Consiglio
Direttivo o da un comitato di almeno dieci Soci Ordinari e/o Aderenti;
9. delibera l’eventuale scioglimento della SIMA e decide sulla destinazione
del patrimonio sociale con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con
diritto di voto.
Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà
esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero dei
Consiglieri e dei Componenti dell’Organo di Controllo (ove previsto) da
eleggere.
Per ogni carica risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior
numero di voti o, in caso di parità di voto, i più anziani.
Vige il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo
voto ed è ammesso conferire delega ad altro socio avente diritto al voto;
ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci.
Alle sedute dell’Assemblea Generale, senza diritto di voto, possono
assistere anche i Soci Corrispondenti e Onorari.

Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
I suoi componenti devono essere Soci in regola coi pagamenti delle quote
sociali, e non devono aver subito sentenze di condanna passate in
giudicato in relazione all’attività della società e/o affini gruppi di studio.
In caso di sopravvenienza di condanna, il Consigliere condannato decade
dall’incarico ed è sostituito, all’esito di comunicazione del Presidente, dal
primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente in carica, Presidente
Eletto, Past President, 8 (otto) Consiglieri.
Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo 3 (tre) consiglieri vengono
scelti e designati con le funzioni, ciascuno rispettivamente, di
Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea Generale e alla loro custodia, collabora con il
Presidente nella gestione, nell’organizzazione delle manifestazioni
dell’Associazione e nell’informare i soci sulle iniziative promosse dal
Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la tesoreria della Società e ha l’obbligo di presentare al
Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo, i bilanci
consuntivo e preventivo come descritto nell’Art. 6 (sei), previo parere
dell’Organo di Controllo, presentando poi la relazione finanziaria
all’Assemblea Generale per l’approvazione, secondo tempi e modalità

stabilite dal Consiglio Direttivo.
Una volta approvati i bilanci consuntivo e preventivo, il Tesoriere ha
l’obbligo di pubblicarli sul sito della Società per favorirne la consultazione
da parte di tutti i Soci.
Il Tesoriere per la sua attività può avvalersi di un Segretario
Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, che può anche essere
non Socio della SIMA.
Il Vice-presidente collabora col Presidente in carica in tutte le attività
previste dal presente Statuto, e sostituisce il Presidente, in caso di suo
impedimento, sia nelle riunioni del Consiglio Direttivo che nell’Assemblea
Generale.
Il Presidente, il Presidente Eletto e i Consiglieri non sono immediatamente
rieleggibili nella stessa carica.
Il Tesoriere può essere rieletto, ma per non più di due mandati consecutivi.
I Consiglieri durano in carica complessivamente quattro anni, ma ogni due
anni quattro Consiglieri vengono sostituiti da un numero corrispondente di
nuovi eletti.
In conseguenza dei risultati della tornata elettorale avviene
l’avvicendamento delle cariche di Presidente Eletto, Presidente in carica e
Past President come descritto nell’Art. 9 (nove).
Se nel Corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli
nominandoli nell’ordine della graduatoria dei non eletti alla precedente
nomina.
I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui
sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.
Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, ossia la metà più
uno, l’intero Consiglio direttivo si considera sciolto.
In tal caso, il Consigliere più anziano deve convocare l’Assemblea dei Soci
per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di
ordinaria amministrazione.
Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile
al perseguimento degli scopi dell’Associazione, che non sia
espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea Generale o degli
altri organi dell’Associazione medesima.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in ogni occasione in cui sia
ritenuta necessaria una decisione collegiale.
Il presidente, tuttavia, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a
seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei membri del
Consiglio Direttivo stesso.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere
effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione per e-mail e/o
comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei
destinatari.
Nelle votazioni formali del Direttivo, in caso di parità prevale il voto del
Presidente in carica.
Il Consiglio Direttivo provvede a:
1. convocare l’Assemblea Generale;
2. redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo;

3. nominare tra i suoi componenti il Tesoriere e il Segretario
dell’Associazione;
4. decidere sulla istituzione di Gruppi di Studio temporanei o permanenti;
5. nominare i componenti della Commissione Soci, del Comitato
Scientifico ed Editoriale e degli eventuali Gruppi di Studio;
6. elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione
Soci e del Comitato Scientifico ed Editoriale, e degli eventuali Gruppi di
Studio;
7. verificare le attività scientifiche e formative della Società;
8. verificare la pubblicazione dell’attività scientifica nel sito web della
Società e il suo costante aggiornamento;
9. verificare le dichiarazioni degli eventuali conflitti di interesse dei soci, dei
componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo nei confronti
della Società, e la regolazione degli stessi ai sensi del presente Statuto e
del Regolamento attuativo;
10. verificare gli aspetti finanziari della Società;
11. nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio
Direttivo;
12. nominare il responsabile e i componenti del Comitato Scientifico;
13. nominare e verificare l’attività del Responsabile del Sito Web della
SIMA;
14. nominare i membri di Gruppi di Studio finalizzati a specifici progetti,
operanti in conformità del mandato del Consiglio Direttivo, che ne
definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;
15. nominare tra i Soci in regola con l’iscrizione associativa, i Referenti
Regionali e delle Macroregioni secondo il Regolamento predisposto dal
Consiglio Direttivo stesso e dietro presentazione del Curriculum Vitae.
Le cariche di Referente Regionale e di Referente Macroregionale sono
incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo;
16. deliberare in ordine ai documenti di bilancio e sull’ammontare della
quota associativa dei soci ordinari ed aderenti;
17. proporre la sede del Congresso Nazionale e degli altri eventi di
interesse nazionale della SIMA e coordinarne il programma, unitamente al
Comitato Scientifico e agli organizzatori locali;
18. stabilire rapporti di collaborazione con Istituti o Enti o Società
Scientifiche nazionali e/o internazionali;
19. nominare i Responsabili dei rapporti con altre associazioni, Società
Scientifiche o Enti aventi scopi analoghi o affini;
20. predisporre ed approvare i Regolamenti attuativi di funzionamento
della Società, e verificarne la pubblicazione sul sito web della SIMA;
21. compiere qualunque altro atto di amministrazione necessario e/o
opportuno.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o
autorizzare ogni atto od operazione che rientri nelle finalità della SIMA.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, o anche altrove
purché in Italia o altro Stato membro dell’Unione Europea, o anche per via
telematica, su convocazione del Presidente, da effettuarsi con avviso
contenente l’ordine del giorno, nonché luogo, data ed orario, inviato
almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per
e-mail e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione

da parte dei destinatari.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a seguito di
richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei membri del Consiglio
Direttivo stesso.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere
effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione per email e/o
comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei
destinatari.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e si possono svolgere anche
mediante impiego di mezzi telematici, purché sia consentito:
1. al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
2. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
3. agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e,
possibilmente, il Segretario, al quale è demandata la redazione e
sottoscrizione del verbale. Ove la riunione si svolga con mezzi telematici
ed il Segretario non si trovi nel medesimo luogo in cui si trova il
Presidente, potrà eventualmente fungere da Segretario della riunione altro
soggetto designato dagli intervenuti alla riunione.
La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita e delibera con
la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni, senza
diritto di voto, persone estranee al Consiglio stesso.
Di ogni riunione viene redatto un verbale.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli
atti della Società.

Art. 11 Presidente
Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale della Società, e
mantiene tale ruolo per due anni; esso non può essere rieletto per il
mandato consecutivo.
Il Presidente in carica svolge ogni funzione e compito indicati all’interno del
presente Statuto.
In occasione del rinnovo parziale del Consiglio Direttivo, il Presidente
Eletto dall’Assemblea Generale assumerà le funzioni di Presidente in
carica all’inizio del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo.
Alla cessazione della carica il Presidente assume la carica di Past
President e rimane nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo, con
diritto di voto.
In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento
personale, il Presidente Eletto assume immediatamente la carica di
Presidente e la mantiene fino al termine del biennio di sua permanenza
nell’Organo.
Al Past President, al termine del proprio mandato, viene attribuita la
qualifica di Socio Onorario.

Art. 12 Ufficio Di Presidenza e Consulta dei presidenti
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente in carica, dal Presidente
Eletto, dall’ultimo Past President e dal Segretario.
Esso è presieduto dal Presidente in carica ed esercita le funzioni ed i
compiti previsti dal presente Statuto.
La Consulta dei Presidenti è composta dal Presidente in carica, dal
Presidente Eletto e da tutti i Past President.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed esercita
esclusivamente funzioni consultive.
La Consulta dei Presidenti è convocata almeno una volta l’anno dal
Presidente in carica.

Art. 13 Organo di Controllo e Revisore dei Conti Organo di Controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
L’incarico è incompatibile con quello di consigliere.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al
comma 2, art. 2397 del Codice civile, tra persone aventi requisiti di
imparzialità e competenza.
Nel caso di organo collegiale, che si comporrà di un presidente e due
membri effettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i
componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento
alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato
un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un
suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed
attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali ed esprime il suo parere anche sul rendiconto
economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati atti deliberativi.
I componenti dell’Organo di Controllo, sono nominati dall’assemblea dei
soci, durano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino alla
approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio del loro
mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori
e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, ma senza diritto di
voto.
Revisione Legale dei Conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legge, l’assemblea dell’associazione deve nominare
un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.
L’incarico è incompatibile con quello di consigliere.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia
scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un
Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso
tra i suoi membri effettivi.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni
e può essere rinominato.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla
l’amministrazione dell’associazione, può assistere alle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del
bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Il Revisore dei Conti adempie ai controlli sulla regolarità contabile del
Bilancio consuntivo della SIMA.

Art. 14 Sezioni Regionali, Interregionali e Macroregioni
Al fine di favorire la diffusione capillare del proprio scopo, dei propri
obiettivi e delle proprie iniziative, la SIMA – ETS si dota di:
– 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori);
– di almeno 3 (tre) Referenti Regionali per ogni Macroregione.
Al fine di favorire la diffusione capillare del proprio scopo, dei propri
obbiettivi e delle proprie iniziative, la SIMA si dota di:
– 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori);
– di almeno 3 (tre) Referenti Regionali per ogni Macroregione.
Le Sezioni regionali ed Interregionali sono organi decentrati della SIMA,
con il compito di esercitare le attività di interesse eminentemente locale
che rientrano nell’oggetto dell’Associazione.
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo in ogni Regione
che ne faccia richiesta.
Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente il Consiglio Direttivo può
istituire una Sezione Interregionale o fare riferimento alla corrispondente
Macroregione.
Per lo svolgimento delle proprie attività, le Sezioni Regionali e
Interregionali così come le Macroregioni dovranno utilizzare fondi
provenienti da contributi, elargizioni ed offerte raccolti localmente.
Gli eventuali Statuti delle Sezioni Regionali, Interregionali e delle
Macroregioni, ove prodotti, dovranno essere coerenti allo Statuto
nazionale della SIMA ed al programma nazionale delle attività della
Società, e dovranno avere una sostanziale omologia nelle
regolamentazioni secondo uno schema predeterminato dal Consiglio
Direttivo nazionale.
Dello svolgimento di attività o iniziative che comportino uscite, la Sezione
dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal
Consiglio Direttivo nazionale.
Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali
dell’Associazione della correttezza della gestione delle attività della

Sezione e della loro conformità ai programmi della Società.
Per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni Regionali ed
Interregionali si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia
espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che
regolano la Società.

Art. 15 Collegio dei Probiviri
Nel caso il Consiglio Direttivo abbia deciso per la sua creazione, al
Collegio dei Probiviri si applica il contenuto del presente articolo.
1. Con l’eccezione delle controversie per le quali la legge richiede
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ogni altra controversia,
derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra la SIMA ed
uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra la SIMA e gli Organi
Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri, composto da tre membri
eletti dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci iscritti da almeno otto anni.
2. Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano.
3. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su
richiesta del Presidente dell’Associazione, del Comitato Scientifico o dei
singoli Soci mediante avviso a ciascun membro tramite posta elettronica
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
E’ validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 Comitati e Gruppi di Studio
Il Comitato Scientifico, ed eventualmente, ove costituiti, i Comitati
Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono
nominati dal Consiglio Direttivo.
Detti Comitati deliberano a maggioranza dei loro componenti e sono
presieduti dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente Eletto o da un
loro delegato.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e
della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di
produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica
internazionale; inoltre, esso pubblica il resoconto dell’attività scientifica
della Società attraverso il sito web della Società.
I Comitati Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica
Amministrazione hanno i seguenti compiti:
a) dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di
propria competenza su temi attinenti l’oggetto della SIMA;
b) esprimere parere e formulare proposte sulle materie di competenza
relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso;
c) esprimere parere sul regolamento delle proprie attività elaborato ed
approvato dal Consiglio Direttivo.
I Soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici o assistenziali
possono costituire Gruppi di Studio, che possono operare in collegamento
con Gruppi affini di altre Società.
La proposta di istituzione di un gruppo di studio deve essere avanzata per
iscritto al Comitato Direttivo con programma, obiettivi e nominativo del
coordinatore proposto.
Il Direttivo valuterà l’utilità, l’originalità e la rappresentatività del Gruppo di
Studio comunicandone la decisione.
Il Coordinatore del Gruppo di Studio deve tenere aggiornato il Comitato

Direttivo dello Stato di avanzamento dei lavori.
Verrà data ampia diffusione tra i Soci dei lavori svolti dal Gruppo.
Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito
regolamento che disciplini composizione, durata e funzionamento dei
Gruppi di Studio.

Art. 17 Congresso Nazionale, Corsi di Aggiornamento e altre riunioni
Il Congresso Nazionale della SIMA ha luogo almeno una volta ogni 4
(quattro) anni ed è contraddistinto da un numero progressivo.
Negli anni in cui non viene tenuto il Congresso Nazionale o per ulteriori
esigenze nell’ambito del programma di ECM può essere prevista
l’organizzazione di Corsi di Aggiornamento o di altre riunioni a carattere
locale, regionale, interregionale o nazionale, anche in collaborazione con
altre Società Scientifiche o Associazioni culturali.

Art. 18 Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza
La Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza (RIMA) è l’organo ufficiale
della SIMA.
Il Consiglio Direttivo della SIMA concorda con la Casa Editrice della RIMA
il Direttore in Capo della Rivista, dopo avere ottenuto il parere favorevole
del Direttore in Capo in carica.
II Direttore in Capo della RIMA resta in carica cinque anni e può essere
riconfermato; riferisce sul programma editoriale e sulle linee di sviluppo
della Rivista al Consiglio Direttivo della SIMA almeno una volta all’anno.
Il Direttore in Capo della RIMA suggerisce al Consiglio Direttivo la
composizione del Comitato di Redazione Nazionale ed Internazionale, di
cui fanno parte di diritto i tre Presidenti (Presidente Eletto, Presidente in
Carica e Past President) della SIMA.
La RIMA viene regolarmente inviata a tutti i Soci in regola con l’iscrizione
associativa.
Viene, inoltre, pubblicata sul Sito Web Istituzionale, in formato elettronico,
nell’Area Riservata ai Soci.

Art. 19 Sito web istituzionale
La SIMA si avvale di uno specifico sito web per la divulgazione e
pubblicizzazione delle attività editoriali, scientifiche e di aggiornamento
professionale ECM (sia per eventi residenziali che per FAD), nonché di
comunicazione ed informazione ai soci.
Il sito è allocato sul dominio www.medicinadelladolescenza.com e viene
costantemente aggiornato per migliorare la comunicazione e
l’aggiornamento professionale.
Sul sito vengono pubblicate anche le newsletter e le comunicazioni del
Presidente.
Il sito consta di una parte pubblica, accessibile a tutti, e di una parte di
“AREA RISERVATA” accessibile ai soli Soci in regola con l’iscrizione
associativa, tramite ID e Password, comunicate ai Soci all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione associativa.
Il Responsabile del Sito è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica
per quattro anni e può essere riconfermato per il quadriennio
immediatamente successivo.
Il Responsabile, chiamato a garantire il costante e puntuale
aggiornamento del sito web, può essere affiancato da altri collaboratori, o
da una Società informatica esterna, da lui indicati, i cui nominativi

dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza del Responsabile subentra nella carica il Presidente
della Società, fino a nuova nomina.
Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Responsabile
del sito web.
Il mandato conferito al Responsabile del sito web e ai suoi collaboratori
può essere revocato da parte del Consiglio Direttivo, in presenza di
giustificato motivo.
Sul sito Web, oltre alle attività scientifiche, alle notizie, alle comunicazioni
del Presidente, alle convocazioni e quanto sopra detto, verranno pubblicati
i bilanci, i preventivi ed i consuntivi della Società, nonché eventuali
incarichi retribuiti.

Art. 20 Libri della Società Scientifica SIMA
Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri
verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri nonché il libro
dei Soci.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.
I libri possono essere conservati anche sotto la forma di file elettronici.

Art. 21 Scioglimento e liquidazione
SIMA si scioglie, oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci, anche
per la richiesta della maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con
l’iscrizione associativa.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, SIMA ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni e/o enti del Terzo Settore
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 22 Disposizioni applicabili
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in
materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del
Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le disposizioni speciali di
cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e
generali di legge in materia di associazione.
NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, il rinnovo del Consiglio Direttivo avverrà
secondo le seguenti disposizioni: i Soci con diritto di voto dovranno
esprimersi separatamente per
1) l’elezione di quattro nuovi Consiglieri, del Presidente in carica, del
Presidente Eletto e di un Componente dell’Organo di Controllo, ove
necessario;
2) l’elezione di quattro tra i Consiglieri e due tra i Componenti dell’Organo
di Controllo, ove previsto, in decadenza di mandato, i quali, in deroga al
disposto dell’Art. 8), resteranno in carica per i successivi due anni.
In caso di parità di voto per due o più Consiglieri e/o per due o più
componenti dell’Organo di Controllo, ove previsto, in decadenza di
mandato, tale da eccedere il numero degli eleggibili, sarà confermato nel
ruolo il Consigliere e/o il componente dell’Organo di Controllo, ove
previsto, più anziano.
F.to: Gabriella Cinzia Pozzobon

Barbara Elisa Focarete

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo dell’allegato “A” all’atto
a mio rogito in data 23 agosto 2021, rep. n. 3471/2412, registrato a Monza e Brianza il 7 settembre 2021 al n.
30458, Serie 1T, composta da n. 16 pagine per n. 8 fogli, rilasciata ai sensi di legge.
Firmata digitalmente dal notaio.
Si rilascia per gli usi consentiti.

Seregno, 22 settembre 2021

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